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L'ASSOCIAZIONE
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STATUTO della “ADDHA associazione difesa diritti handicappati ,ONLUS”.
Art.1 COSTITUZIONE
E’ costituita l’associazione denominata “ADDHA associazione difesa diritti handicappati , ONLUS ”, essa potrà usare l’acronimo “ADDHA , ONLUS” anche inserito in un “logo” in sostituzione della denominazione ed è obbligata ad usare nella denominazione ed in qualsivoglia altro segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico , la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”.
Art. 2 SEDE E DURATA
L’Associazione ha sede legale in Roma via Lungro3 , potrà istituire e destituire sedi operative e secondarie su tutto il territorio italiano e all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo .
La durata dell’Associazione è illimitata .
Art. 3 FINALITA’ E SCOPI
L’Associazione non ha fini di lucro ed opera esclusivamente per finalità di solidarietà sociale in favore di persone svantaggiate , in situazione di handicap o di emarginazione sociale ed è organizzata e gestita nel pieno rispetto dei principi di democraticità della struttura , di elettività e gratuità delle cariche societarie .
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e da eventuali regolamenti che , approvati secondo le norme statutarie e di legge , si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi e lo svolgimento delle attività , potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento di ente morale .
Opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali organizzando i tempi e i modi degli interventi e delle attività .
E’ esclusa ogni forma di partecipazione temporanea alla vita associativa .
Ha per scopo la promozione , l’attuazione , la gestione diretta o indiretta , in convenzione o con stipula di atti o contratti , di attività nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria , la formazione , lo sport dilettantistico , la tutela dei diritti civili , la tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente , con esclusione di attività non comprese tra quelle previste dal decreto legislativo 460/97 e dell’attività , esercitata abitualmente , di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani , speciali e pericolosi di cui all’art. 7 del decreto legislativo n° 22/77 . Non può svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente statuto, fatte salve le attività direttamente connesse ed accessorie nel rispetto delle leggi vigenti .
Per perseguire gli scopi sociali l’Associazione si propone di svolgere attività per :
a) Una idonea assistenza sociale e socio-sanitaria , case famiglia e comunità alloggio o altre forme di residenzialità , centri di socializzazione , attività socio-culturali , ludico-ricreative e di tempo libero onde favorire la migliore qualità della vita integrata , nonché svolgere opera di programmazione , di verifica , di controllo e di stimolo per il miglioramento dei servizi domiciliari , territoriali ed in strutture pubbliche e private .
b) Ottenere il migliore inserimento sociale e didattico nelle attività scolastiche e formative , pubbliche e private , di ogni ordine e grado .
Attuare la formazione exstrascolastica tramite corsi tematici teorico-pratici e laboratori occupazionali per l’acquisizione ed il mantenimento e miglioramento delle capacità cognitive e manuali con indirizzi nei settori del commercio , industria , artigianato , agricoltura , artistico , tutela e conservazione della natura e dell’ambiente
Contribuire all’inserimento socio-lavorativo con opera di stimolo e convincimento presso aziende ed enti pubblici e privati , collaborando con gli enti ed organismi preposti e nelle sedi competenti , anche con campagne di opinione ed iniziative di sostegno e nel caso stimolare la creazione di imprese in forma singola o associata .
c) Tutela dei diritti con l’accoglienza e l’ascolto , presso le proprie sedi o altrove , fornendo ai cittadini informazioni estese e corrette sulle normative , offrire consulenze e sostegno operativo per atti legali o amministrativi inerenti la soddisfazione di diritti e doveri , creare occasioni di incontro , scambio di esperienze e di cittadinanza attiva onde rendere più incisive le azioni di inclusione ed aggregazione sociale .
Sensibilizzare la pubblica opinione sulle tematiche dello svantaggio sociale , dell’handicap e dell’emarginazione e sulle loro implicazioni in tutti gli aspetti sociali tramite convegni , seminari , pubblicazione di stampati o supporti informatici
Offrire agli organi legislativi e di governo della Unione Europea , degli Stati e degli Enti Locali una responsabile collaborazione per la applicazione di norme vigenti e nella formulazione di nuove norme esplicando opera di proposta , stimolo e convincimento .
d) Svolgere attività sportive dilettantistiche con il fine di stimolare il coordinamento psico-fisico , il mantenimento della funzionalità e la conoscenza e consapevolezza del corpo umano , l’acquisizione o miglioramento di autostima ed autonomia .
Offrire occasioni di stimolo e verifica , anche tramite manifestazioni o eventi ed incontri sportivi dilettantistici .
e) Aderire , collaborare , stipulare intese , convenzioni , atti o contratti , con altre associazioni ed organismi , enti ed istituzioni pubbliche e private italiane ed estere , che operano in identico o analogo settore e che svolgano attività utili alle finalità dell’Associazione .
f) Reperire i mezzi economici , finanziari e patrimoniali necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione e , nei termini di legge , avvalersi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e compiere operazioni economiche , finanziarie , mobiliari , immobiliari , utile per il raggiungimento delle proprie finalità .
g) L’Associazione potrà , esclusivamente per scopi di autofinanziamento e senza scopo di lucro , esercitare le attività marginali economiche commerciali nei limiti previsti dalla legislazione vigente.
Art. 4 SOCI
Possono essere ammessi come soci , in numero illimitato , le persone fisiche , le persone giuridiche che non siano impossibilitate a farne parte per espresso parere normativo , che si riconoscono nel presente statuto e che vogliano apportare il loro contributo per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione . L’ammissione si richiede mediante domanda indirizzata al Consiglio Direttivo il quale delibera in merito .
I soci possono essere :
a) Soci Volontari .
Sono soci volontari coloro che aderiscono prestando la loro attività in forma gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dalle leggi , dallo statuto , dalle delibere e dai regolamenti .
b) Soci Ordinari o Sostenitori .
Sono soci ordinari o sostenitori coloro che contribuiscono agli scopi dell’Associazione tramite il conferimento in denaro o natura , che previa loro specifica richiesta sono ammessi nella categoria prescelta .
I soci ordinari o sostenitori sono registrati nel libro soci , i soci volontari sono registrati in apposita sezione del medesimo libro .
I soci volontari prestano la loro opera volontariamente e gratuitamente in favore dell’Associazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di rapporto di lavoro , è ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività associative e comunque entro i limiti imposti per legge .
I soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie , i regolamenti nonché le direttive e deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell’Associazione , obbligando inoltre i soci al rispetto degli impegni assunti e dei compiti loro assegnati , al versamento della quota sociale e partecipazione alla vita associativa.
Art.5 RECESSO
La qualifica di socio si perde per :
·Decadenza : - la decadenza avviene per la reiterata ed ingiustificata assenza dalla vita associativa e mancato pagamento della quota sociale , trascorsi sei mesi di assenza ingiustificata e mancato pagamento della quota sociale , previo avviso al socio e con effetto dalla data di apposita delibera del Consiglio Direttivo.
·Esclusione : - ogni socio , qualora siano intervenuti gravi motivi che impediscano il proseguimento del rapporto associativo , può chiedere l’esclusione dall’Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo.
L’esclusione ha effetto dalla data di apposita delibera del Consiglio Direttivo ,fermo restando il proseguimento degli impegni assunti ed incarichi assegnati fino alla data della delibera .
·Espulsione : - il Consiglio Direttivo , previa contestazione degli addebiti ed esame di eventuali motivazioni del socio interessato , delibera l’espulsione per gravi atti , compiuti in contrasto con quanto previsto dalle leggi , dallo statuto e dai regolamenti e delibere degli organi statutari , che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo .
I soci che per qualunque motivo abbiano cessato di far parte dell’Associazione non possono richiedere i contributi e le quote sociali versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione . La qualifica di socio , le quote sociali ed i contributi versati non sono trasmissibili .
Art. 6 RISORSE E PATRIMONIO
Le risorse economiche per la realizzazione delle attività sono costituite :
·Dalle quote sociali ;
·Dai proventi derivanti dalle attività associative ;
·Da ogni altro contributo o rimborso dovuti per lo svolgimento di attività in convenzione , intese , atti e contratti stipulati con associazioni , organismi , enti e istituzioni pubbliche o private , inoltre possono essere destinati alle risorse le donazioni , lasciti e disposizioni testamentarie non destinati al patrimonio per inespressa volontà del donatore .
·Qualsiasi altro contributo non destinato al patrimonio;
·Entrate derivanti da attività marginali economiche commerciali ;
·Utili e avanzi di gestione .
Gli utili e avanzi di gestione sono obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e a quelle ad esse direttamente connesse ; non è ammessa la distribuzione , anche in modo indiretto , di utili e avanzi di gestione nonché di fondi , riserve e capitale , durante la vita della Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge , statuto o regolamento , fanno parte della medesima ed unitaria struttura .
Il patrimonio indivisibile è costituito da :
·Beni mobili e immobili che comunque pervengano all’Associazione;
·Donazioni ,lasciti ,disposizioni testamentarie, espressamente destinati al patrimonio;
·Qualsiasi altro provento espressamente destinato al patrimonio .
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque motivo , il patrimonio non può essere diviso tra i soci ma sarà interamente devoluto ad altre organizzazioni ONLUS o per fini di pubblica utilità e sentito l’organismo di controllo di cui alla legge 662/96 , salvo diversa destinazione imposta per legge .
Art. 7 ORGANI
Sono organi dell’associazione :
·Assemblea dei Soci ; (denominata anche Assemblea)
·Consiglio Direttivo ; (denominato anche Consiglio)
·Presidente dell’associazione ; (denominato anche Presidente)
·Collegio dei Revisori , (denominato anche Collegio) se nominato per volontà dell’Assemblea o quando previsto per legge .
Le cariche elettive sono gratuite , è ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate , nel rispetto dei limiti imposti per legge , esclusi i revisori il cui eventuale compenso è determinato dal Consiglio nei termini di legge .
Art. 8 ASSEMBLEA dei SOCI
L’Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberante , regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge obbligano tutti gli associati .
Ogni socio maggiorenne di età ha diritto a partecipare all’Assemblea , può essere rappresentato con delega scritta da un altro socio o rappresentare con delega scritta fino ad un massimo di altri due soci , ha diritto di voto per l’approvazione e la modifica dello statuto e dei regolamenti , per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio , per deliberare negli organi statutari di cui è membro , per la nomina degli organi direttivi ed essere nominato a farne parte , per l’approvazione del bilancio consuntivo annuale .
Il socio persona giuridica ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero dei suoi aderenti ed indica , al momento dell’adesione , un proprio rappresentate . Non sono ammessi voti inviati per posta o per via telematica .
In particolare l’Assemblea delibera in merito a :
·Bilancio consuntivo annuale ;
·Approvazione e modifiche dello statuto ;
·Eventuale scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio ;
·Regolamenti ;
·Elezione del Consiglio Direttivo , determinandone il numero dei componenti ;
·Elezione del Presidente dell’Associazione ;
·Elezione dell’eventuale Collegio dei Revisori ;
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria e può essere indetta in prima o in seconda convocazione , è presieduta dal Presidente dell’Associazione o , in sua assenza , dal Vice presidente o , in assenza di entrambi , dal consigliere più anziano di età , chi presiede verifica la validità delle deleghe e provvede a farle registrare nel verbale di Assemblea .
Il Segretario dell’Associazione svolge le funzioni di segretario della riunione , in sua assenza o impedimento chi presiede l’Assemblea nomina un segretario fra i soci presenti .
Art. 9 CONVOCAZIONE
L’Assemblea è convocata presso la sede legale o altrove , purché nel territorio nazionale , almeno una volta l’anno entro il mese di aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo .
L’Assemblea , sia ordinaria che straordinaria , deve essere convocata entro quindici giorni ogni qualvolta venga richiesto dal Presidente o da almeno un/terzo dei componenti il Consiglio Direttivo o da almeno un/quinto dei componenti l’Assemblea stessa .
La convocazione deve essere fatta dal Presidente o , in sua assenza , dal Vice presidente o , in assenza di entrambi , dal consigliere più anziano di età e può essere fatta con lettera raccomandata , mediante affissione presso le sedi sociali , per via telematica , inviata almeno dieci giorni prima e contenere l’ordine del giorno , il luogo , la data e l’ora della riunione in prima ed eventuale seconda convocazione .La seconda convocazione può essere indetta in ora successiva dello stesso giorno e stesso luogo della prima convocazione .
Art.10 DELIBERAZIONI
Le deliberazioni dell’Assemblea riunita in seduta ordinaria in prima convocazione , sono valide con la presenza fisica o rappresentati per delega di almeno la maggioranza dei soci e con la maggioranza dei voti , in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti fisicamente o rappresentati per delega e con la maggioranza dei voti.
L’Assemblea si riunisce in seduta straordinaria per le modifiche dello statuto e per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio , le deliberazioni in prima convocazione sono valide con la presenza fisica o per delega di almeno i due/terzi dei soci e con la maggioranza dei voti , in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti fisicamente o per delega e con la maggioranza dei voti
Nel conteggio dei voti utili , in seduta ordinaria o straordinaria , in prima o seconda convocazione , non si tiene conto degli astenuti . Si adotta lo scrutinio segreto quando si deve deliberare su persone e per il rinnovo delle cariche sociali .I verbali e le deliberazioni , previa lettura ed approvazione dell’Assemblea stessa , vanno trascritti sul libro verbali e firmati dal segretario della riunione e da chi la presiede.
I libri sociali sono tenuti dal Segretario e ogni socio ha diritto di consultarli liberamente.
Art. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO
IL Consiglio Direttivo è composto da un numero di soci non inferiore a cinque e non superiore a nove compreso il Presidente dell’Associazione , è eletto dall’Assemblea che ne può determinare di volta in volta il numero dei componenti .
Esso ha il compito di proporre programmi e progetti dell’Associazione ed attuarne le direttive deliberate dagli organi sociali , di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali , inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’ordinaria e straordinaria amministrazione e l’organizzazione ed il funzionamento dell’Associazione , l’assunzione di eventuale personale dipendente , di predisporre il bilancio , l’entità delle quote sociali , redigere e proporre eventuali regolamenti che si rendessero necessari per regolare le attività e la vita associativa ; può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di specifici incarichi e delegare a persone singole e a gruppi di lavoro , anche non facenti parte dell’Associazione , lo studio di problematiche specifiche
Il Consiglio nomina tra i propri componenti il Vice presidente , il Segretario , il Tesoriere .
I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili . In caso di decesso , dimissione , decadenza , esclusione , espulsione di uno o più consiglieri , il Presidente nomina il socio o i soci che nell’ultima votazione seguono in graduatoria , in ogni caso i consiglieri così nominati scadono alla fine del mandato del Consiglio in carica .
Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta lo richiede il Presidente o quando ne faccia richiesta un/terzo dei suoi componenti e comunque obbligatoriamente almeno una volta l’anno per predisporre il bilancio consuntivo ed è presieduto dal Presidente o , in sua assenza , dal Vice presidente o , in assenza di entrambi , dal consigliere più anziano di età .
La convocazione può essere inviata per lettera raccomandata o affissione nei locali dell’Associazione o per via telematica ed è fatta dal Presidente o , in sua assenza , dal Vice presidente o , in assenza di entrambi , dal consigliere più anziano di età almeno cinque giorni prima della riunione e contenere l’ordine del giorno , il luogo , la data e l’ora della riunione , solo in caso di urgenza può essere convocata entro le ventiquattro ore per via telematica . Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza fisica della maggioranza dei componenti il Consiglio e la maggioranza dei voti , in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede . Non è ammessa la rappresentanza per delega .
I verbali delle riunioni e le deliberazioni , previa lettura ed approvazione del Consiglio stesso , sono trascritti , firmati dal segretario della riunione e da chi la presiede , su apposito libro .
Art. 12 PRESIDENTE
Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea , dura in carica tre anni e può essere riconfermato , è anche Presidente del Consiglio .
Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione , è delegato a rappresentarla in ogni contesto e per ogni atto utile alle finalità della stessa , ad esso spetta agire e resistere avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale nei modi previsti dalla legge .
Il Presidente assume nell’interesse dell’Associazione tutti i provvedimenti necessari , ancorché ricadenti nelle competenze del Consiglio qualora ricorrano motivi di urgenza ed è obbligato a riferirne in occasione della prima riunione utile .
Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e gli potranno essere delegati poteri , non in contrasto con lo statuto e con le normative di legge , che il Consiglio o l’Assemblea ritengano di assegnargli .
In particolare compete al Presidente :
· Presiedere le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio ;
·Predisporre le priorità , linee programmatiche , obiettivi dell’Associazione ;
·Redigere la relazione annuale sulle attività dell’Associazione ;
·Vigilare sulle strutture , sulla vita e sulle attività dell’Associazione ;
·Determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza , efficacia , funzionalità delle attività e la puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’Associazione e gli associati ;
·Emanare atti e regolamenti per il funzionamento delle strutture e delle attività dell’Associazione .
In caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituisce il Vice presidente con funzioni di ordinaria amministrazione . In caso di decesso , dimissioni , decadenza , esclusione , espulsione del Presidente , deve essere convocata l’Assemblea nei tempi utili e nei modi previsti dallo statuto .
Art. 13 VICE PRESIDENTE
Il Vice presidente è eletto dal Consiglio tra i propri componenti e può essere riconfermato .
In caso di assenza o qualunque altro impedimento del Presidente , al Vice presidente compete di sostituire il Presidente nella ordinaria amministrazione .
E’ tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio e dell’Assemblea .
Art. 14 TESORIERE
Il Tesoriere è eletto dal Consiglio tra i propri componenti e può essere riconfermato .
Al Tesoriere spetta il compito di tenere aggiornati i libri contabili e predisporre il bilancio da sottoporre al Consiglio e all’Assemblea .
E’ tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio e dell’Assemblea .
Art.15 SEGRETARIO
Il Segretario è eletto dal Consiglio tra i propri componenti e può essere riconfermato .
Al Segretario spetta il compito della tenuta e conservazione di tutti i libri sociali .
E’ tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio e dell’Assemblea .
Art. 16 COLLEGIO dei REVISORI
Qualora lo ritenga opportuno ovvero quando imposto per legge , l’Assemblea nomina il Collegio dei Revisori .
Il Collegio è composto da un numero compreso tra uno a tre membri , dura in carica tre anni e i singoli membri possono essere riconfermati , ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio e dell’Assemblea , verificare e controllare l’operato dell’Associazione e degli organi elettivi per accertarne la corrispondenza agli scopi statutari ed alla normativa di legge
I revisori sono trascritti in apposito registro .
Il Collegio potrà altresì indirizzare al Presidente ed al Consiglio , le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il migliore assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme legislative e dello statuto .
Art. 17 ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale si chiude il giorno trentuno del mese di Dicembre di ogni anno ; con la chiusura dell’esercizio sociale verrà formato il bilancio che dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale .
Art. 18 LOGO
Il logo è formato da un quadrato con bordi di colore marrone al cui interno due rette convergono , dai lati inferiore e sinistro , verso la metà superiore del lato destro con l’area interna di colore bianco e le due aree esterne di colore verde , inoltre da due linee curve sovrastanti le linee rette convergenti , che dai lati inferiore e destro convergono verso la metà superiore del lato sinistro e la cui area interna è di colore marrone , il tutto sovrastante l’acronimo ADDHA ,ONLUS .
Art. 19 NORME FINALI
Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme stabilite dal codice civile e dalle leggi vigenti